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SUPPLENZE: COMPLETAMENTI E ATTRIBUZIONI DEGLI SPEZZONI ORARI


Il nuovo a.s. 2023-24 è iniziato. Dal 30 agosto sono stati attribuiti i primi incarichi a tempo determinato dall'algoritmo attingendo a scorrimento dalle GAE e dalle GPS. Spesso però all'interno degli istituti scolastici rimangono a disposizione delle ore (spezzoni) che possono concorrere o meno a formare una cattedra. Cosa dice la normativa in merito? a chi vanno attribuiti gli spezzoni orario? Per i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado le ore pari o superiori a 10 possono essere utilizzate per costituire una cattedra. In tal caso si avrebbe diritto al completamento. Le operazioni di attribuzione sono gestite dagli UST competenti. Le ore pari o inferiori a 6 residue delle precedenti operazioni di completamento non vanno infine a costituire cattedra. Come vengono assegnate allora queste ore? La circolare Ministeriale 43440 del 19 luglio 2023 in merito precisa: 2.2 - CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto all’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale 112/2022, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto. 2.3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le operazioni relative al personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore. Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione. Il criterio sopra esposto vale anche per gli spezzoni di educazione motoria nella scuola primaria, come precisato dalla nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 9 settembre 2022, n. 2116. La quantificazione così determinata dovrà essere acquisita al sistema informativo (cosiddetto INS). Disposizioni per l'educazione motoria nella primaria Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’insegnamento di educazione motoria, come previsto nella citata nota n. 2116 del 2022, le supplenze fino al 31/08/2024 e fino al 30/06/2024, relative rispettivamente ai posti vacanti e agli spezzoni orario, sono gestite dagli Uffici di ambito territoriale, con il supporto del Sistema informativo, insieme a tutte le altre tipologie di supplenze, attingendo dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049. Si rammenta che, nell’ambito della gestione dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i dirigenti scolastici, all’atto della determinazione delle disponibilità, valuteranno la possibilità di assegnare l’insegnamento di educazione motoria a docenti di scuola primaria facenti parte dell’organico dell’autonomia, in possesso dei titoli di studio previsti dall’articolo 1, comma 331, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso. Per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, in assenza di graduatorie specificamente riferite all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, gli istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le direzioni didattiche possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori.



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