Dal MIUR giungono indicazioni in merito all'inizio delle procedure per le assegnazioni delle supplenze da GPS per il nuovo a.s. 2023/24.
In particolare l'algoritmo dovrebbe partire con molta probabilità il 30 Agosto 2023.
Dal 28 Agosto, inoltre, per coloro che abbiano ricevuto una nomina da GAE o GM, sarà possibile ritirare la domanda dalle GPS.
Chi invece abbia ottenuto una nomina per posto in ruolo da 1 Fascia GPS non dovrà fare nulla; il sistema procederà automaticamente a depennare i nominativi interessati.
Per quanto riguarda la procedura di assegnazione delle cattedre, si riporta una circolare dell'USR Piemonte Ufficio IV ambito Cuneo, che può fornire chiarimenti sugli esiti:
"Sono pervenuti all'Ufficio numerosi reclami e diffide che si riferiscono principalmente alle seguenti problematiche:
• nomina attribuita a un docente con punteggio notevolmente più basso o posizione inferiore; o attribuzione di nomina diversa da quella prospettata dall'aspirante.
Per quanto riguarda il primo caso si precisa che i candidati in posizione inferiore beneficiano di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992. Vi è poi il caso invece dei candidati "riservisti", ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per le supplenze.
I diritti di precedenza e di riserva non possono essere diffusi in rispetto della normativa vigente sulla privacy: di qui la presenza degli asterischi accanto ai nominativi negli elenchi pubblicati.
Per quanto riguarda il secondo caso la motivazione è da ricercarsi nella modalità di espressione delle preferenze nell'istanza prodotta dal candidato. Il sistema informativo infatti, arrivato alla posizione del candidato "X", se non individua fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, l'aspirante viene considerato rinunciatario per quella classe di concorso e non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica cdc per l'intero anno scolastico (art. 12 c. 4 OM 112/2022).
ln alcun caso l'Ufficio può sostituire le preferenze frutto di un errore nella compilazione della domanda da parte di un candidato che ha richiesto una scuola o una tipologia di posto diversa, tenuto conto del principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda.
Per il turno di nomine effettuato in data 22 agosto 2023 e a valere per i successivi, si precisa che, in applicazione dell'art. 12 c. 10 dell'O.M. 112/22, "l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento." Pertanto questo Ufficio rigetta ogni reclamo e diffida pervenuti sui casi esposti.
Il presente riscontro si intende avente valore anche in futuro per ogni analoga istanza che dovesse pervenire in relazione ai successivi turni di nomina."
Da quanto su esposto appare evidente che l'algoritmo seguirà pertanto in tutte le province d'Italia le medesime modalità di attribuzione degli incarichi.
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