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RICORSI  FGU GILDA

RICORSO PER IL RECUPERO DEL BLOCCO DELLO SCATTO 2013

 

L’Organizzazione Sindacale FGU GILDA di CHIETI e PESCARA ha aperto le adesioni al ricorso innanzi al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento dell’anno 2013 ai fini del corretto inquadramento stipendiale per i docenti e il personale ATA di ruolo, in servizio o in pensione, che abbiano già ottenuto la Ricostruzione di carriera. Com’è noto l’anno ‘2013’ ad oggi NON è conteggiato nei provvedimenti di ricostruzione di carriera effettuati dalle Amministrazioni Scolastiche. Tale modus operandi è stato recentemente censurato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 16133 dell’11 giugno 2024 la quale ha stabilito che: “…la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici …senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici…”. Come manifestazione di interesse ti chiediamo di compilare il seguente modulo Google entro il 15 NOVEMBRE 2024:​

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https://forms.gle/mxDfnN5rGkMxsnfv8

 

Compilato il modulo verrai ricontattato per stabilire tutti i dettagli e per confermare l’adesione al ricorso. Nel frattempo, ti consigliamo di inviare al MIM una diffida interruttiva della prescrizione via PEC o raccomandata AR utilizzando il modulo allegato.

per aderire al

RICORSO CARTA DOCENTE 

PER I SUPPLENTI DELLA SCUOLA A TEMPO DETERMINATO

compila il form al link sottostante​

https://forms.gle/vTpU6a3cKsHG2DT49​

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Continuano le nostre azioni legali tese a ripristinare i diritti lesi dei docenti precari,  con il ricorso Rpd, retribuzione professionale docenti non presente per anni nei cedolini dei supplenti brevi, con perdita monetaria sostanziosa, e Carta Docente, contributo destinato ad acquisto di strumenti digitali e per corsi di formazione;

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per info rivolgersi  3200538097 (Patrizia) o 3385861216 (Giovanna)
 

RICORSO FERIE PER DOCENTI A TEMPO DETERMINATO

compila il form al link sottostante​

https://forms.gle/FCVy5eJx6HAvTjXXA

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CORTE DI CASSAZIONE : GLI INSEGNANTI PRECARI HANNO DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE .

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n 16.715/2024, tra gli altri, ha sancito il principio che il docente con contratto a tempo determinato, con scadenza al 30 giugno non può essere considerato in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno scolastico e pertanto il Ministero è tenuto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle stesse al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Al fine del riconoscimento della indennità succitate occorre:

  • che il docente non abbia chiesto di fruire delle ferie

  • che il dirigente scolastico, prima della scadenza del contratto di lavoro in corso, non abbia informato il docente dell’esistenza di ferie non godute e non l’abbia invitato a fruirle con contestuale avviso, in caso di mancata fruizione, di perdita delle stesse e/o della relativa indennità sostitutiva.

  • Attenzione: in questi due ultimi anni i dirigenti si sono adeguati alla giurisprudenza succitata e hanno inviato le opportune comunicazioni ai docenti, anche tramite specifiche circolari interne. È essenziale, pertanto, che il docente non abbia ricevuto, negli anni di contratto al 30 giugno, avvisi formali da parte del Dirigente circa la presenza di ferie da fruire. Restano impugnabili, in assenza di avvisi formali, le annualità precedenti, entro il limite di prescrizione decennale.

Si precisa che gli insegnanti hanno diritto a:

  • 30 giorni di ferie l’anno (360 giorni) per un’anzianità di servizio inferiore ai tre anni

  • 32 giorni di ferie l’anno (360 giorni) per un’anzianità di servizio superiore ai tre anni

Per il calcolo dei giorni spettanti al docente precario si può impostare una proporzione:
Ad esempio: docente con cinque anni di servizio che ha stipulato un contratto di lavoro per 295 giorni:

  • 360 : 32 = 295 : X

  • laddove X = 26 giorni di ferie.

Le ferie non fruite saranno monetizzate limitatamente alla differenza tra giorni di ferie maturati e giorni di sospensione ufficiale delle attività didattiche.
Riprendendo l’esempio su esposto: se nel corso dell’anno scolastico ci sono stati 13 giorni di sospensione delle lezioni (con riferimento alle vacanze di natale, pasqua, ponti, chiusura per seggi elettorali ecc…) al docente di cui sopra residuano:

  • 26 – 13= 13 giorni di ferie, le quali possono essere monetizzate qualora egli nel corso dell’anno non abbia chiesto di fruirle e il dirigente scolastico non l’abbia invitato a farlo. Per il riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è possibile ricorrere al Giudice del lavoro presso il Tribunale Civile al quale occorre produrre la seguente documentazione:
    1. procura alle liti, da sottoscriversi presso il legale nominato;
    2. contratti di lavoro a tempo determinato aventi scadenza al 30 giugno stipulati dall’anno
    scolastico 2013/2024 sino all’anno 2023/2024;
    3. fotocopia carta d’identità e tessera sanitaria del ricorrente;
    4. Calendario scolastico regionale

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per aderire al
RICORSO RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI (RPD)
compila il form al link sottostante

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEyNCSBQs8KTs3WM0gMkM-kVDkRq6jwb8ML5Box1T_C7PR1g/viewform

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